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19/10/2008

             
 

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STORNI BERSANI

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RACCOLTA DATI

CAMBIO AGENTE

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CLASS. ATT. ECO.

ANTIRICICLAGGIO

RENDIMENTI FONDI

 
     
  NUOVA ATTESTAZIONE DI RISCHIO
ISVAP - PROVVEDIMENTO N. 2590 DELL’8 FEBBRAIO 2008
Variazioni all'Attestato di Rischio
Entrata in vigore 01/09/2008


Con questo provvedimento ISVAP ha disposto le modifiche alla rilevazione delle responsabilità in caso di incidenti stradali in adempimento alle disposizioni della Legge 40 del 2 aprile del 2007.


La principale novità consiste nell'introduzione di due tipi diversi di responsabilità, quella principale e quella paritaria.

La responsabilità principale comporta sempre addebito della classe di merito, come in passato, tranne nel caso in cui esista una corresponsabilità di pari grado che comporterà solo l'annotazione nello stato di rischio senza aumento della classe.

La responsabilità paritaria, vera novità di questo nuovo sistema di computo, non comporta addebito della classe di merito ma determina una annotazione sullo stato di rischio. Quando la somma delle percentuali di responsabilità annotate negli ultimi cinque anni sull'attestato è pari almeno al 51% allora verrà addebitata la classe di merito superiore.

Definito, così, il nuovo sistema di computo del “malus” vediamo alcuni esempi di queste nuove modalità; prima, però, segnaliamo che esiste anche una responsabilità residuale la quale non é evidenziata nell’attestato di rischio perché non può essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione delle regole evolutive (malus). Si tratta, per fare un esempio, della percentuale inferiore al 50% che viene riconosciuta ad una delle parti di un sinistro che coinvolge due soggetti.


SINISTRO CON DUE VEICOLI

PRIMO CASO


Responsabilità primo veicolo 51%
- responsabile principale
- evoluzione in malus della classe
- indicazione nell'attestato del sinistro liquidato


Responsabilità secondo veicolo 49%
- responsabile residuale
- nessuna evoluzione in malus della classe (quindi Bonus)
- nessuna indicazione del sinistro nell'attestato



SECONDO CASO

Responsabilità paritaria dei veicoli 50%
- indicazione nell'attestato di entrambi del sinistro
- memorizzazione della percentuale
- evoluzione in Malus della classe se la percentuale "cumulata" nel corso dell'ultimo quinquennio osservato raggiunge o supera il 51%.


SINISTRO CON PIU' DI DUE VEICOLI

PRIMO CASO


Responsabilità distribuita in : 40% - 30% - 30%

Responsabilità primo veicolo 40%
- responsabile principale
- evoluzione in malus della classe
- indicazione nell'attestato del sinistro


Responsabilità secondo e terzo veicolo 30%
- responsabili residuali
- nessuna evoluzione in malus della classe
- nessuna indicazione nell'attestato del sinistro



SECONDO CASO

Responsabilità distribuita in : 40% - 40% - 20%

Responsabilità primo e secondo veicolo 40%
- responsabili paritari
- nessuna evoluzione in malus della classe
- indicazione nell'attestato del sinistro con memorizzazione della % ai fini dell'evoluzione in malus in caso di ulteriori sinistri.


Responsabilità terzo veicolo 20%
- responsabile residuale
- nessuna evoluzione in malus della classe (quindi Bonus)
- nessuna indicazione del sinistro nell'attestato
 
   

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RACCOLTA DATI PER L'IMPRESA

Riscontriamo che in alcune circostanze, durante lo svolgimento delle normali attività, viene chiesto all'intermediario di raccogliere dei dati del cliente da trasmettere all'impresa tramite l'Agenzia Generale.

Queste operazioni, del tutto legittime anche quando commissionate da società di servizi incaricate dalla mandante di svolgere determinate attività, devono, però, essere svolte nel rispetto del consenso al trattamento dei dati personali rilasciato dal cliente al momento della sottoscrizione della polizza rispetto alla quale si stanno per acquisire ulteriori informazioni.

Le ulteriori informazioni da rilevare, infatti, quando non fanno parte dell'attività di adempiento contrattuale, possono essere racolte e trattate solo se il cliente ha dato il relativo consenso.

In caso contrario l'intermediario compie una grave violazione della privacy del cliente e può incorrere in pesanti sanzioni di tipo personale.

E' consigliato, pertanto, verificare sempre e per bene la volontà espressa dal cliente in materia di trattamento dei dati prima di intrapendere qualsiasi iniziativa che possa essere contraria a quella volontà.

 
     

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IN CASO DI ..... CAMBIO DELL'AGENTE GENERALE

Ricordiamo che l'attuale accordo nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti prevede espressamente all'art. 39 il caso del cambio di gestione dell'agenzia generale.

In tale circostanza "il rapporto con il Subagente o i Cosubagenti prosegue nei confronti dell'Agente Generale subentrante il quale si assume tutti i diritti e gli obblighi relativi"

Di conseguenza nessuna variazione del mandato può essere realizzata per il semplice cambio di gestione dell'agenzia generale.

Ovviamente le parti possono decidere di apportare le modifiche che ritengono più opportune al loro rapporto di lavoro ma queste variazioni devono essere proposte ed accettate come avviene per qualsiasi modifica contrattuale.

Con l'occasione si rammenta che le limitazioni di esclusiva di mandato sono ormai decadute per legge e pertanto nessun mandante può imporre di lavorare esclusivamente per sè né tanto meno lo può fare l'impresa. Sono vietate, infatti, tutte le imposizioni che inducono a limitare l'esercizio dell'intermediazione a favore di una sola impresa, in qualsiasi forma vengano attuate.

Si aggiunge, inoltre, che pure le ingerenze dell'agente generale nella gestione del portafoglio affidato al subagente trovano espressa normativa nell'accordo economico vigente.

L'art 8, terzo comma, dell'accordo economico prevede che al Subagente spettano tutte le provvigioni degli affari realizzati sul portafoglio da esso acquisito anche se sviluppati e conclusi da incaricati dell'Agenzia Generale. Ma non basta, infatti, le nuove polizze continuano a far parte del portafoglio del Subagente.

L'art. 11, infine, stabilisce che anche le provvigioni di incasso spettano sempre al Subagente anche quando pagate direttamente all'agenzia generale dal cliente oppure incassate tramite altri incaricati dell'agenzia generale.

 
     

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  01 ottobre 2008 - FINE DEI PREVENTIVI RCA RILASCIATI A VOCE

ISVAP, col regolamento n. 23 del 9 maggio 2008, ha rilasciato le regole da rispettare per la trasparenza dei premi e delle condizioni di assicurazione per la rcauto in attuazione delle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni.

Nel testo, che riportiamo qui di seguito, vengono introdotte nuove norme operative che cambiamo l'attività degli intermediari con un ulteriore aggravio sia come carico di lavoro che di costo.

Queste disposizioni integrano l'iter già stabilito per il rilascio dell'offerta assicurativa e che riproponiamo nella seguente tabella con evidenza delle ultime novità:

ATTIVITA'

 

DISPOSIZIONE

 

Contatto con il cliente Presentazione dell'intermediario e rilascio dei modelli 7A e 7B con raccolta della loro copia sottoscritta dal cliente da conservare in ufficio unitamente al modello dalla privacy per il trattamento dei dati da parte dell'intermediario secondo le autorizzazioni sottoscrite dal cliente.

 

Raccolta informazioni sulle esigenze del cliente Indagine conoscitiva sui rischi che il cliente intende proteggere con un contratto di assicurazione e redazione della copia scritta dell'attività precontrattuale con integrazione del questionario di adeguatezza sottoscritto dal cliente e da conservare in ufficio (salvo nel caso in cui vada allegato alla proposta come nel caso di rifiuto del cliente di fornire le informazioni richieste)

 

Elaborazione e consegna del preventivo Il preventivo Rcauto deve essere rilasciato per scritto e non può essere chiesto alcun compenso per questa attività che è totamente gratuita per il cliente.

Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente ed utilizzati dall’impresa ai fini della determinazione del premio, ivi comprese le risposte fornite dal richiedente medesimo.

Il preventivo indica:

a) il premio globale richiesto per la copertura;

b) la misura della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione è espressa in valore assoluto ma, a fini di comparabilità, deve essere indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale. 

c) l’eventuale sconto complessivamente applicato dall’impresa e dall’intermediario.

Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, vanno evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.

Ogni preventivo, inoltre, riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall’impresa, che ne consenta l’identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.

Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l’utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l’impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.

 

Ulteriore documentazione da consegnare Insieme al preventivo deve essere consegnata la copia scritta dell'informativa precontrattuale, delle condizioni generali e speciali del contratto.

Inoltre, in caso di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, deve essere consegnato l'elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per le riparazioni del caso.

 

Ulteriori obblighi informativi

Prima della sottoscrizione del contratto, l’intermediario consegna al contraente un documento contenente l’informativa riguardo alle imprese di cui offre i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti. L’informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.

Qualora l’intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa, l’informativa di cui sopra riguarda il livello provvigionale percepito da quest’ultimo.

La consegna del documento deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da farsottoscrivere al contraente e di cui l’intermediario conserva una copia in ufficio.

Relazione al Regolamento n. 23           Regolamento n. 23 del 09/05/2008

 
   

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  CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

Facciamo presente che la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) ha introdotto una nuova ripartizione delle professioni del nostro settore che è stato suddiviso nel seguente modo:

     66.22 Attività di agenti e mediatori di assicurazione
  Questa classe include le attività di agenti e mediatori (intermediari delle assicurazioni) nella vendita, nella negoziazione o nella sollecitazione di rendite vitalizie e di polizze di assicurazione e riassicurazione
 
     66.22.0 Attività degli agenti e broker di assicurazione (attività degli agenti di assicurazione indipendenti)
     66.22.01 Broker di assicurazione
     66.22.02 Agenti di assicurazione
     66.22.03 Sub-agenti di assicurazione
     66.22.04 Produttori, procacciatori o altri intermediari delle assicurazioni

Si raccomanda, pertanto, di individuare correttamente la propria sezione di appartenenza vista la valenza ai fini fiscali che questa attribuzione comporta.

 
   

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  ANTIRICICLAGGIO

Alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove normative sull'antiriciclaggio pubblichiamo qui di seguito un recente articolo apparso sulla stampa e che riteniamo semplice ed esemplificativo dei principali cambiamenti che stanno entrando in vigore.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che le nuove disposizioni riguardano anche gli intermediari di assicurazione che devono attenersi al rispetto delle nuove procedure esortandoli a farsi parte diligente nell'adeguarsi il più velocemente possibile alle nuove disposizioni anche se, nel frattempo, non fossero stati sollectitati in tal senso dai propri mandanti.

Gli associati potranno rivolgersi ai nostri uffici tecnici per tutte e delucidazioni del caso.

Antiriciclaggio

 
   

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  RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE APERTI

La stampa ha recentemente pubblicato i rendimenti dei Fondi Pensione Aperti operanti sul mercato italiano consentendo a chiunque di verificare l'andamento dei propri investimenti e di compiere alcune valutazioni tecniche.

Prescindendo da una analisi strettamente numerica ed esimendoci dal formulare riflessioni sugli andamenti delle varie gestioni ci limitiamo ad affrontare la correlazione tra questi dati con l'adeguatezza delle proposte fatte dall'intermediario in fase precontrattuale.

Il cliente, disponendo dei risultati dell'andamento delle gestioni, è in condizione di valutare se le offerte ricevute e le conseguenti scelte prese sono effettivamente soddisfacenti delle proprie necessità. L'assicurato, pertanto, non avrà difficoltà a capire se l'intermediario col quale ha contratto la polizza si è attenuto al rispetto dell'art. 52 del regolamento Isvap 5/2006 in materia di adeguatezza dell'offerta.

Ed allora quale valutazione potranno fare tutti gli aderenti a gestioni che risultano manifestamente perdenti rispetto al corrispondente andamento del TFR e che hanno scelto tipi di impiego "prudenti" proprio per non correre rischi ?  

Come si può capire gli intermediari sono potenzialmente esposti a critiche dalle quali è difficile difendersi. Quale colpa imputare, però, ad un intermediario se il gestore del fondo collocato non è stato capace di raggiungere certi risultati ?

Secondo "buon senso" si potrebbero dare alcune semplici risposte ma quello che non riusciamo a capire è il motivo per il quale l'intermediario possa rispondere di certe cose. Ben venga una valutazione di responsabilità dell'intermediario se questo, ad esempio, offre una soluzione più onerosa tra quelle a sua disposizione; ma sinceramente non ce la sentiamo di misurare l'adeguatezza dell'attività precontrattuale dell'intermediario in funzione degli andamenti delle gestioni quando le stesse non soddisfano le attese dei clienti che hanno scelto liberamente di partecipare ad esse. E questo sopratutto all'interno di un mercato fortemente chiuso come il nostro dove la quasi totalità degl'intermediari assicurativi opera in regime di esclusiva di mandato con una impresa sola (ricordiamo, al riguardo, che neppure le recenti liberalizzazioni del mercato hanno modificato queste regole per il settore vita).

Rendimenti dei Fondi Pensione Aperti                             Andamento del TFR

 
   

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  LA SECONDA FASE DEL PLURIMANDATO

Dopo soli tre mesi dall'entrata in vigore del divieto di esclusiva sui mandati di assicurazione la stampa sta già anticipando gli scenari del prossimo futuro a breve termine: una fase in cui il mercato troverà nuovi equilibri e posizioni.

Ma casa è accaduto di così importante in questo breve tempo ?

I maggiori gruppi assicurativi hanno "blindato" le proprie reti commerciali impedendo di fatto ai propri agenti di esercitare le opportunità del plurimandato e quasi contemporaneamente hanno modificato il sistema retributivo delle reti eliminando quasi ovunque il precedente meccanismo costruito sul preconto (come se questa cosa fosse obbligata dalle leggi entrate in vigore).

Questa nuova condizione, però, non consente ai clienti di trovare, tramite il proprio intermediario di fiducia, le soluzioni migliori offerte dal mercato. 

E così le compagnie hanno contenuto gli effetti negativi che la liberalizzazione del mercato avrebbe potuto loro portare, mentre gli intermediari si sono trovati nella difficoltà di dover svolgere lavori sempre più complicati con consistenti riduzioni dei propri compensi ed i clienti non hanno avuto benefici apprezzabili.

E', però, a tutti più o meno noto che la situazione attuale non rappresenta il nuovo punto di equilibrio del sistema quanto la prima reazione ad una modifica del mercato avvenuta per legge.

Il nuovo scenario, infatti, passerà da profonde modifiche dei sistemi distributivi che saranno sempre più in competizione e dall'organizzazione dei servizi sulla quale si giocherà la fidelizzazione della clientela.

Nel merito c'è chi predice soluzioni molto diverse dalle attuali ma riteniamo di aver capito che esiste una certa convergenza su alcuni contenuti quali:

- l'incremento della distribuzione dei rami danni tramite il canale bancario

- la maggiore integrazione fra banca ed assicurazione

- la messa a punto dei sistemi centralizzati per la prestazione dei servizi

- la diffusione di prodotti sempre più simili ed omogenei, più facilmente distribuibili da intermediari con una preparazione minimale (potremmo avere addirittura intermediari che conoscono solo il prodotto venduto)

- la riduzione delle soluzioni costruite su misura, tranne che per i grandi rischi, o meglio, grandi clienti

- l'aumento della vendita tramite convenzioni o contratti di tipo collettivo o cumulativo

- la ricerca di nuovi canali distributivi di grandi dimensioni

Tutto questo a noi lascia intuire un futuro nel quale i rapporti tra professionisti e clienti saranno sempre più contenuti a tutto vantaggio dei sistemi di distribuzione di soluzioni standardizzate a prezzi differenziati ed assistite da servizi distanti ed impersonali che permetteranno alle imprese di assicurazione di selezionare i rischi a posteriori favorendo le "pulizie di portafoglio" secondo le necessità del caso. 

Un modello troppo distante dalle necessità degli intermediari e dalle loro professionalità.

 
   

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  INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

Covip ha pubblicato di recente un importante lavoro di confronto degli indicatori sintetici dei costi dei fondi pensione chiusi, aperti e delle forme di previdenza integrativa autorizzate ad operare in Italia.

I risultati che emergono sono molto interessanti perchè consentono di fare un confronto molto veloce sulla competitività e sulla convenienza delle varie offerte e valutare in modo abbastanza semplice la qualità delle consulenza fatta al cliente. Se teniamo conto, infatti, degli obblighi dell'intermediario in materia di adeguatezza dell'offerta al cliente possiamo azzardare delle valutazioni di tipo generale abbastanza importanti. Tra tutte quelle possibili ne indichiamo una soltanto: perchè consigliare ad un cliente di sottoscrivere un FIP rispetto ad un Fondo Pensione Aperto quando le caratteristiche di quest'ultimo non sono inferiori a quelle del FIP ed il suo indice sintetico è nettamente migliore ?

E' fin troppo semplice affermare che nessun intermediario può né deve offrire il FIP al posto del Fondo Pensione Aperto nel caso precedente; ma perchè, allora, il complesso delle norme che regolano l'attiviità degli intermediari di assicurazione ha attribuito questa responsabilità all'intermediario consentendo, invece, alle imprese di rilasciare prodotti che possono indurre in errore l'intermediario ? Non sarebbe stato più semplice e trasparente regolamentare il tutto a livello di prodotto ? Se, riferito al caso di specie, non esiste la possibilità di vendere un prodotto "peggiore" di un altro nessun intermediario potrà cadere in errore ma sopratutto nessun cliente riceverà un danno !

Altri sono gli interrogativi che ci poniamo nello scorrere i dati rilasciati ma preferiamo non proseguire con ulteriori osservazioni lasciando, invece, alla lettura delle tabelle qui allegate e ricordando che le informazioni riportate sono del tutto omogenee e confrontabili perchè ciascuna è costruita su di un programma di accantonamento annuale di 2500 euro ed un tasso di rendimento del 4%

Fondi Pensione Aperti                             FIP

 
   

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  QUESTIONARI SULL'ADEGUATEZZA

Abbiamo predisposto dei questionari per rilevare le necessità del cliente allo scopo di formulare delle offerte adeguate alle necessità dell'assicurando ed abbiamo pubblicato questo materiale all'interno dell'Area Riservata dove è possibile trovare anche la modulistica per la privacy dell'intermediario ed i modelli 7a e 7b richiesti dal regolamento Isvap per lo svolgimento dell'intermediazione.

A proposito dei suddetti questionari, la cui terminologia è assente all'interno del Regolamento Isvap 5/2006, segnaliamo che gli stessi devono essere allegati alla proposta di polizza quando il cliente rifiuta il proprio consenso a fornire le informazioni richieste, mentre negli altri casi il Regolamento Isvap non ne obbliga l'inclusione.

Occorre segnalare, inoltre,che l'intermediario non è obbligato ad usare l'eventuale questionario che gli fosse fornito dall'impresa per conto della quale opera perchè il suddetto Regolamento gli riconosce la facoltà di "andare oltre" approfondendo la propria attività di intermediazione nel modo che ritenga più opportuno.

Nello specifico si rammenta che l'intermediario, oltre a dover conservare per 5 anni questa documentazione precontrattuale, è tenuto a custodire anche i documenti relativi ad offerte che non sono diventate proposte e dalle quali non si sono sviluppati dei contratti, per confermare che la semplice richiesta della compagnia di allegare comunque i questionari alle proposte rappresenta un rilevamento inesatto e parziale delle attività dell'intermediario che è e resta il solo responsabile della propria attività precontrattuale.

 
   

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  STORNI "BERSANI"

Facciamo seguito alle segnalazioni che ci arrivano e che riguardano l'applicazione degli storni provvigionali a seguito di disdette di polizze ex legge Bersani per ricordare che la Direzione Assitalia in una recente circolare, pur sostenendo la legittimità dell'applicazione degli storni, ne rinviava l'approfondimento ad un momento successivo quando le nuove indicazioni che stanno emergendo avranno fatto chiarezza sull'intero argomento.

Al momento, ed in mancanza degli ulteriori sviluppi che ancora non sono accaduti, questa disposizione di storno risulta congelata in attesa delle decisioni definitive ed in funzione degli accordi tra Direzione ed Agenti che ancora non hanno chiuso le loro trattative per il futuro svolgimento dei relativi mandati.

Di conseguenza, al momento, eventuali applicazioni di addebiti provvigionali in caso di disdetta ex legge Bersani non sono applicabili.

 
   

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  TRASFORMAZIONI DI CONTRATTO

Ancora una volta la stampa torna ad occuparsi di un caso di trasformazione di polizze vita mettendo in risalto in modo minuzioso l'antieconomicità di queste operazioni per il cliente.

Le risposte della compagnia citate nell'articolo non sono in linea col tenore dello stesso, ma significativo è il suggerimento finale dell'articolo che induce il cliente a ridurre la polizza per evitare ulteriori perdite !

Simili fatti hanno sempre popolato la stampa al punto che nessuno può continuare a credere che certi fenomeni non nascondano altro dietro l'apparente ingenuità del cliente a sottoscrivere simili operazioni. Di fatto questi episodi appaiono ancora sporadici mentre sarebbe interessante scoprire la loro reale incidenza sulla massa dei contratti venduti dalle reti commerciali.

Sempre a proposito dei comportamenti curiosi dei clienti, vogliamo ricordare le segnalazioni degli ultimi giorni della stampa che ha evidenziato una recente tendenza al collocamento dei PIP rispetto ai Fondi Pensione che sono meno onerosi dei piani integrativi !  .... e dire che le recenti norme sul comportamento degli intermediari obbligano questi operatori a formulare offerte adeguate alle reali necessità del cliente avendo cura ad offire le soluzioni più vantaggiose ed economiche per l'acquirente !

Ecco perché, allora, viene spontaneo chiedersi se è plausibile che i clienti preferiscano acquistare prodotti più cari avendone a disposizione di migliori !

Quante altre risposte più logiche e sensate caratterizzano, invece, la realtà messa in risalto dalla stampa ?

Riusciranno le norme entrate in vigore da poco a migliorare il livello di soddisfacimento degli interessi dei clienti ? ed a contrastare le forze del mercato che hanno meglio soddisfatto gli interessi delle imprese di quelli dei clienti ?

 
   

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  DIFFUSIONE PIP

Rileviamo dalla stampa (articolo 01, articolo 02) che è in corso una rilevante distribuzione di prodotti PIP per la raccolta delle quote del TFR e concordiamo sul fatto che lo strumento PIP, indipendentemente dalle autorizzazioni COVIP in materia, è il più oneroso per il cliente tra quelli messi a disposizione dagli operatori, e che, molto probabilmente, è proprio la remunerazione dell'intermediario a spingere la distribuzione dei PIP al posto dei Fondi Pensione che hanno costi di gestione più contenuti e dei quali la medesima stampa non dice molto.

Senza approfondire le motivazioni che stanno dietro la distribuzione dei PIP, prendiamo spunto da queste informazioni per ricordare che l'intermediario è responsabile in proprio nei confronti del cliente per l'adeguatezza dell'offerta propostagli (vedi disposizioni Regolamento Isvap num 05 2006 - GU n 247 del 23/10/2007 supll ord n. 200) e segnalare, di conseguenza, che tutte le vendite effettuate dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento devono essere conformi a queste disposizioni.

Pertanto tutti i clienti che aderiscono a proposte di assicurazione hanno una possibilità in più per far valere i propri diritti ed i relativi interessi soprattutto quando ritenessero di aver preso una decisione che non dovesse risultare adeguata alle proprie necessità, anche quando avessero già sottoscritto un contratto !

 
   

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  VADEMECUM INTERMEDIARIO

E' stato pubblicato, all'interno dell'Area Riservata il Vademecum dell 'Intermediario nel quale sono state riportate tutte le disposizioni alle quali l'Intermediario si deve attenere nello svolgimento della propria attività.

Le nuove norme sono molto stringenti ed abbastanza complesse da mettere in atto ma sono tassative ed in vigore, perciò nessun Intermediario può ometterne l'applicazione.

Tra tutte le disposizioni da applicare abbiamo deciso di dare risalto, in questa sede, alle Regole di Comportamento (Titolo II - Capo I del Regolamento Isvap n.5 del 2006) e più precisamente alla ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI.

L'art 52 del suddetto regolamento disciplina, al secondo comma, che IN OGNI CASO gli intermediari sono tenuti a PROPORRE o CONSIGLIARE CONTRATTI ADEGUATI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE del contraente.

La novità più importante alla quale vogliamo dare risalto consiste nell'allargamento dei criteri di valutazione dell'adeguatezza. L'Intermediario viene chiamato a valutare la specificità della singola offerta ben oltre i criteri imposti dall'Impresa nei propri formulari o in apposite circolari. Si è tenuto conto del fatto che il semplice rispetto delle disposizioni dell'impresa rappresentata potrebbero non essere sufficienti a valutare l'adeguatezza di una offerta, e si è costretto l'Intermediario a farsi parte diligente di questo accertamento così delicato (soprattutto quando vengono collocati prodotti non modificabili dall'intermediario). 

Questo criterio, fortemente innovativo, espone l'Intermediario a precise responsabilità (facilmente accertabili anche a posteriori) e costringe l'Intermediario ad elevare la propria professionalità ad un livello più alto di quello necessario in precedenza.

La distribuzione di prodotti "standardizzati" non deve trarre in inganno e far sentire al sicuro l'Intermediario.  Il prodotto "di massa" è uno strumento complesso e sofisticato e potrebbe creare difficoltà di adattamento alle varie fattispecie nelle quali può trovarsi il cliente.

Concludendo possiamo affermare che la norma in esame ha voluto puntare l'attenzione più sulla professionalità dell'Intermediario che sulle capacità dell'impresa rappresentata o sulla qualità dei prodotti per dare al cliente la certezza dell'acquisto di prodotto o un servizio confacente alle proprie aspettative.

Sarà la qualità professionale dell'Intermediario a fare la differenza sul mercato e ad indirizzare le scelte della clientela, più di quanto possano fare i singoli prodotti o la forza delle organizzazioni di distribuzione. 

 
   

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  CONTATORE PRESTAZIONI A SCADENZA

Piuttosto che aggiungere la ns voce al coro di quanti si prodigano ad illustrare le novità della normativa sulla "previdenza integrativa", e più precisamente sulle varie opzioni e modalità per il conferimento delle quote del TFR ai fondi pensione ed altri prodotti simili, abbiamo preferito mettere a disposizione di chiunque un semplice contatore delle prestazioni a scadenza.

Questo calcolatore sviluppa i conteggi relativi ad un accantonamento a contribuzione costante nel tempo offrendo un paio di informazioni utili per valutare la portata delle offerte alternative a queste. Il calcolo elabora il valore delle prestazioni a scadenza rivalutate al tasso di inflazione ed il valore del medesimo accantonamento secondo le regole del conteggio del TFR. Il primo dato esprime il valore reale dell'accantonamento complessivo, il secondo misura l'importo della liquidazione maturata a scadenza a parità di condizioni.

Dal confronto di questi dati si può capire se ed in quale misura l'importo del TFR venga corroso o meno dall'inflazione; ma, soprattutto, si possono confrontare altri progetti. Si può, infatti, misurare se le previsioni di un piano pensionistico sono competitive rispetto a questi valori di riferimento e se l'offerta che viene proposta è adeguata alle proprie necessità.

INSERIMENTO DATI (NB: i decimali vanno inseriti col punto: 1.4 e non 1,4)

importo contributo annuo € 
durata anni
inflazione

 
   

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INA ASSITALIA  - QUIETANZAMENTO RCAUTO

All'interno del sito ufficiale www.inaassitalia.it, e più precisamente nella sezione della progettazione rcauto, è disponibile una funzione che permette di conoscere il premio di rinnovo di una polizza rcauto. I titoli disponibili sul sito sono quelli non incassati delle polizze attive i cui premi scadranno nei prossimi due mesi.

Per accedere a questa funzionalità è sufficiente comunicare al sistema che si vuole fare un preventivo in qualità di cliente dell'impresa, a quel punto si apre una maschera a video all'interno della quale c'è un comando che permette di conoscere l'importo del rinnovo della polizza tramite il numero della stessa e della targa del veicolo.

Il sistema rilascia un documento, che si può stampare e consegnare al cliente, nel quale sono riportati tutti i dati del suo contratto.

Questo strumento è molto utile per gli intermediari soprattutto da quando l'azienda invia direttamente al cliente l'attestato di rischio informandolo che può rivolgersi all'intermediario per conoscere il premio della prossima rata ! Tra l'altro questo strumento contiene anche la classe di merito aggiornata la cui evoluzione non viene più contenuta nelle quietanze del carico impedendo, di fatto, all'intermediario di conoscere un dato importante per prestare un servizio al cliente.

 
   

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INA ASSITALIA  PRIMO

E' il nome della nuova polizza che INA ASSITALIA spa ha depositato presso COVIP il 29 dicembre 2006 e con la quale la compagnia si propone al mercato per la raccolta della previdenza integrativa. 

Si tratta di un contratto costruito sulla Gestione Patrimoniale Euroforte Previdenza, di nuova costituzione, che per il primo anno viene accreditata di un rendimento fisso del 4%

PRINCIPALI CARATTERISTICHE "ECONOMICHE"

Durante la fase di contribuzione il prodotto ha una SPESA DI ADESIONE di 10,00 € da corrispondere una tantum in aggiunta al contributo versato, un DIRITTO DI QUIETANZA di 3,00 € (che viene applicato su ogni contributo), un CARICAMENTO del 4,5% del contributo versato al netto degli oneri precedenti, ed un RENDIMENTO TRATTENUTO pari ad 1,4 punti che vengono tolti al rendimento della gestione patrimoniale di riferimento (importo che VA AUMENTATO  del 10% per l'eccedenza di rendimento di Euro Forte Previdenza rispetto al 6%).

La polizza ha un rendimento minimo garantito riconosciuto ogni anno e pari attualmente al 2%

N.B.: ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate si definisce ricorrenza annuale il 31 dicembre di ogni anno.

La trasformazione in rendita del capitale a scadenza viene calcolata al netto di un caricamento per spese di gestione pari allo 0,75 % del capitale di copertura delle rendita, inoltre la compagnia trattiene un importo di 2,0 € per spese amministrative all'atto dell'erogazione di ogni rata della rendita. L'importo della rendita, erogata in via posticipata, è oggetto a rivalutazioni annue ad un tasso di rivalutazione pari al tasso annuo di riferimento diminuito del tasso tecnico della rendita (pari al 2%) e scontato al tasso tecnico per il periodo di un anno.

Nei casi di anticipazione, trasferimento, riscatto, riallocazione della posizione individuale, riallocazione del flusso contributivo NON SONO PREVISTE SPESE

Si rimettono, qui di seguito, la nota informativa, integrazione nota informativa, proposta e le condizioni di polizza che sono state rilasciate al momento.

ATNE: il modello fac-simile della proposta che è stata pubblicata non comprende la sezione per il rilevamento della adeguatezza del prodotto alle necessità del cliente.

 
   

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GESTIONI INA VITA

Pubblichiamo le tabelle dei rendimenti percentuali delle principali Gestioni INA vita e la tabella della composizione dei patrimoni.

 
   

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