| STATUTO Approvato dal XIV Congresso Nazionale (Chianciano Terme, 28, 29, 30 ottobre 1999) |
Titolo I° NORME GENERALI COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE DURATA - FONDO COMUNE Art. 1 |
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E' costituita l'Associazione Nazionale dei subagenti "INA - Assitalia ", denominata per brevità ANSAINA.
L'associazione è apolitica, a carattere sindacale e non ha fini di lucro. E diffusa sull'intero territorio nazionale Ed esercita le proprie funzioni, nel rispetto dei principi e delle norme che si dà con la stesura dei presente Statuto, attraverso le determinazioni assunte dagli Organi Nazionali d'intesa con gli Organi Territoriali Periferici. Art. 2 |
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L'ANSAINA ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo può tuttavia trasferire temporaneamente la sede in altro luogo.
Art. 3 |
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L'Associazione ha durata indeterminata. Essa può essere sciolta con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, qualora si configuri l'impossibilità di perseguire lo scopo associativo.
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Art. 4
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Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:
SCOPI - OBIETTIVI - FINALITA'
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Art. 5
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L'ANSAINA, nell'ambito della propria autonoma responsabilità, si propone di perseguire i seguenti obiettivi istituzionali:
Conseguentemente, l'ANSAINA:
Per il conseguimento degli scopi, delle finalità e degli obbiettivi di cui al presente articolo, l'ANSAINA può compiere anche operazioni economiche, finanziarie e/o immobiliari, assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni e/o enti di qualsiasi natura giuridica mediante l'utilizzo e nei limiti dei Fondo comune. Titolo II° RAPPORTO ASSOCIATIVO SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE Art. 6 |
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Possono iscriversi all'Associazione tutti i subagenti, comunque denominati, che abbiano ricevuto lo specifico mandato, con amministrazione dei portafoglio, da parte di un'Agenzia Generale dell'INA - Assitalia. Possono altresì aderire all'Associazione le società cui sia stato affidato un incarico di subagenzia: in tal caso la società designerà la persona fisica legittimata a rappresentarla nell'esercizio dei diritti associativi. Nel caso in cui il mandato subagenziale sia stato affidato a più persone fisiche, il diritto di aderire all'associazione viene riconosciuto a coloro il cui nome compaia nella lettera d'incarico Il Consiglio Direttivo potrà consentire la permanenza nell'Associazione, con relativi diritti e obblighi, all'Associato che abbia cessato l'attività di Subagente e sia giudicato meritevole di appartenere all'Associazione per il suo prestigio personale e la sua esperienza.
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Art. 7
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La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria e deve contenere:
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI CAUSE D'INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA', ESCLUSIONE, ESPULSIONE Art. 8 |
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Gli Associati regolarmente iscritti, sempreché siano aggiornati con il versamento della quota associativa, hanno i seguenti diritti:
I Subagenti versano al momento della foro iscrizione la quota associativa ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'iscrizione, sono tenuti a corrispondere il rinnovo della quota. L'Associato che non ottemperi a questo impegno entro sessanta giorni da tale data, è sospeso automaticamente, senza alcuna comunicazione, dall'esercizio dei propri diritti sino a quando la sua obbligazione non risulti adempiuta. E' prevista l'istituzione di contributi straordinari per cause esaurientemente documentate, previa deliberazione dei Congresso Nazionale assunta con le maggioranze previste per l'Adunanza in via straordinaria. Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle riunioni e alle assemblee. Art. 9 |
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Sono cause d'ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità con le cariche associative:
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Art. 10
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Lo status di associato si perde per cause naturali (morte, incapacità giuridica e/o d'agire), per recesso del Subagente, per esclusione o espulsione deliberata dal Collegio dei Probi Viri e ratificata dal Congresso Nazionale.
In caso di recesso dell'Associato, anche per cessazione dell'attività, quest'ultimo deve comunicare, per iscritto con lettera raccomandata entro tre mesi, la propria decisione di lasciare l'Associazione e, in caso rivesta cariche sociali, deve rassegnare le proprie dimissioni. Il Consiglio dei Probi Viri delibera l'esclusione nei casi di:
Lo stesso Collegio delibera l'espulsione per:
Titolo III° ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
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Art. 11
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Sono Organi Nazionali dell'ANSAINA:
I componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui risultino assenti per due sedute consecutive senza giustificato motivo. Gli stessi saranno sostituiti dagli Associati risultati primi tra i non eletti o dai supplenti, ove previsti. Sono Organi territoriali periferici dell'Associazione:
ORGANI NAZIONALI IL CONGRESSO NAZIONALE Art. 12 |
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Il Congresso Nazionale, costituito da tutti gli Associati, è l'organo supremo dell'Associazione ed esprime la volontà degli Associati stessi. Suo compito fondamentale è quello di deliberare la politica generale dell'Associazìone per il periodo che intercorre tra una sessione congressuale e quella successiva.
Il Congresso Nazionale:
Art. 13 |
Il Congresso Nazionale deve essere convocato dal Presidente dei Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre anni, ed in via straordinaria, ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta: |
Il Presidente del Consiglio Direttivo procede alla convocazione del Congresso Nazionale con lettera raccomandata (o via fax confermato da ricevuta), spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza a tutti gli Associati presso il loro domicilio risultante dal Libro degli Associati. La richiesta di convocazione dei Congresso Nazionale da parte degli Associati e/o dei Coordinatori dei Comitati Regionali deve essere motivata e deve contenere l'ordine dei giorno. In tale evenienza il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla convocazione del Congresso Nazionale mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli iscritti presso il domicilio risultante dal Libro degli Associati, indicando la data, l'ora e il luogo fissati per l'Adunanza, nonché l'ordine del giorno. E' consentito l'uso del fax confermato da ricevuta. Sono ammessi a partecipare al Congresso Nazionale gli Associati iscritti da almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza dei Congresso. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato autorizzato per iscritto a mezzo delega. Ogni Associato non può rappresentare più di due altri Associati.
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Art. 14
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In prima convocazione il Congresso Nazionale è regolarmente costituito con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, è regolarmente costituito con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto degli aventi diritto al voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. Per le deliberazioni da assumersi in via straordinaria, in esse incluse quelle da assumersi su eventuali modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, il Congresso Nazionale, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza di tanti Associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, se sono presenti tanti Associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Congresso Nazionale delibera con votazione a scrutinio segreto nel solo caso in cui la deliberazione investa elezioni inerenti le cariche dell'Associazione stessa. I lavori del Congresso Nazionale devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e da Segretario del Congresso. Le deliberazioni del Congresso Nazionale, prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti e/o dissenzienti, e possono essere impugnate soltanto per violazione di legge o delle disposizioni del presente Statuto. In quest'ultima evenienza la deliberazione deve essere preventivamente sottoposta al parere dei Probi Viri e, solo nel caso in cui questi ultimi dichiarino la conformità della deliberazione allo Statuto, gli Associati dissenzienti potranno impugnare la deliberazione innanzi all'Autorità giurisdizionale competente. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 15 |
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Il Consiglio Direttivo dell'ANSAINA, come già precisato al precedente articolo 12, è composto da undici membri, eletti dal Congresso Nazionale tra i propri Associati che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Associazione, nonché da non oltre dieci Coordinatori dei Comitati Regionali.
E' incompatibile il cumulo della carica di Coordinatore di un Comitato Regionale con quella di membro del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza deli loro mandato. Il Consiglio Direttivo sceglie ed elegge nel proprio ambito il Presidente, due Vice Presidenti, nonché il Comitato Esecutivo composto dallo stesso Presidente del Consiglio Direttivo e da quattro Consiglieri. In caso di morte, decadenza per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute, dimissioni, recesso, esclusione o espulsione dall'Associazione di un membro del Consiglio Direttivo, la composizione dell'organico è reintegrata, previa cooptazione del primo dei non eletti. Art. 16 |
Al Consiglio Direttivo spettano le più ampie facoltà in ordine a tutti gli atti dell'Associazione e, in particolare, l'interpretazione e l'attuazione della politica deliberata dal Congresso Nazionale. |
Ad esso sono riconosciute tutte le attribuzioni che dal presente Statuto non siano espressamente riservate ad altri Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo promuove e coordina l'organizzazione dell'Associazione al fine di favorire la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa. Ha, inoltre, la facoltà di nominare, di volta in volta, i delegati per l'espletamento di particolari compiti. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Esso é regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui i presenti non riescano ad esprimere una maggioranza, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Al Consiglio Direttivo spetta la convocazione del Congresso Nazionale in sessione ordinaria e in sessione straordinaria. Lo stesso Consiglio Direttivo:
Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo resta in carica per l'intera durata di tale ultimo Organo e cessa automaticamente dall'incarico ove non riconfermato espressamente dal nuovo Consiglio. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 17 |
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Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Comitato esecutivo.
A lui spetta la firma degli atti dei l'associazione. In caso di sua assenza o di impedimento, può delegare un Consigliere; in carenza di espressa delega il Presidente è sostituito da uno dei due Vice Presidenti, secondo l'ordine di anzianità in qualità di subagente INA - Assitalia. IL COMITATO ESECUTIVO Art. 18 |
Al Comitato esecutivo sono demandate le seguenti attribuzioni: |
Il Comitato Esecutivo:
Art. 19 |
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Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra soggetti estranei al contesto dell'Associazione. Il Tesoriere risponde personalmente, con responsabilità illimitata, del Fondo comune dell'Associazione a lui affidato, sempreché non abbia ottemperato alle deliberazioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo. In ogni caso il Tesoriere deve opporsi a qualsiasi deliberazione o atto d'imperio da parte di Organi sovraordinati nel caso in cui il conseguente impegno finanziario travalichi il valore del Fondo stesso.
Art. 20 |
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Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dal Congresso Nazionale è formato da tre componenti fra i quali vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente, nonché due supplenti.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni sei mesi, ma può esercitare le proprie funzioni in qualsiasi momento. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, controlla l'amministrazione dell'Associazione, verifica ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto patrimoniale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina, valuta ed esprime il proprio giudizio con una relazione sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato Esecutivo. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti assiste ad ogni riunione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a richiedere al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione del Congresso Nazionale, in via straordinaria, nel caso in cui riscontri gravi irregolarità amministrative. Ove il Collegio non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, i suoi componenti saranno ritenuti responsabili in solido con i membri dei Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere un verbale ad ogni riunione, trasmetterne copia al Comitato Esecutivo e trascriverlo su apposito libro. Art. 21 |
Il Collegio dei Probi Viri, eletto dal Congresso Nazionale, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti. |
In caso di inadempimento, i supplenti subentrano ai componenti effettivi, in ordine di graduatoria dei voti riportati nell'elezione. Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente. La carica di componente del Collegio dei Probi Viri è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi dell'Associazione. E' compito del Collegio dei Probi Viri esaminare e giudicare questioni riguardanti:
Rientra nei compiti dei Probi Viri decidere secondo equità, con arbitrato irrituale, le controversie tra Associati e Organi associativi. Il Presidente del Consiglio dei Probi Viri assiste ad ogni riunione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probi Viri agisce su segnalazione di qualsiasi Associato trasmessa dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale inoltrerà la segnalazione dopo aver tentato un'amichevole composizione tra le parti in conflitto. Il Collegio dei Probi Viri può irrogare agli Associati le seguenti sanzioni:
Le deliberazioni del Collegio dei Probi Viri da assumersi, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione, con l'emissione di un lodo, sono valide se la decisione è stata presa a maggioranza dei propri membri. Il Collegio dei Probi Viri, entro cinque giorni dall'emissione del lodo, deve darne comunicazione agli interessati ed al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ORGANI TERRITORIALI PERIFERICI Art. 22 |
L'ANSAINA si articola nelle seguenti strutture organizzative a carattere territoriale periferico: |
Le predette strutture territoriali non hanno un proprio statuto. Pertanto la loro attività è regolata dalle disposizioni del presente Statuto. L'ANSAINA attraverso tali strutture territoriali, organizza e rappresenta, in relazione agli indirizzi ed alle deliberazioni adottate dai propri Organi, i subagenti dell'INA e dell'Assitalia. Spetta all'ANSAINA promuovere la costituzione o la ricostituzione dei Comitati di Agenzia Generale e dei Comitati Regionali. LA COMMISSIONE DI AGENZIA GENERALE Art. 23 |
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La Commissione di Agenzia Generale è costituita da tutti gli Associati di una stessa Agenzia Generale, sempreché vi siano almeno due Associati.
La Commissione di Agenzia Generale elegge un responsabile ed un vice responsabile, parificati a tutti gli effetti ai rappresentanti sindacali locali. Il responsabile della Commissione di Agenzia Generale fa parte di diritto del Comitato Regionale. La funzione della Commissione di Agenzia Generale è quella di coordinare e risolvere localmente i problemi, anche sindacali, inerenti i rapporti con l'Agenzia Generale, di raccogliere le quote di iscrizione e, attraverso il proprio responsabile, di riferire al Comitato Regionale il lavoro svolto e le eventuali controversie. La Commissione di Agenzia Generale deve riunirsi almeno tre volte l'anno e gode di piena autonomia patrimoniale e finanziaria. Conseguentemente non può utilizzare il fondo dell'Associazione, bensì deve autofinanziarsi. IL COMITATO REGIONALE Art. 24 |
I Comitati Regionali sono costituiti in ogni regione in cui siano presenti un minimo di trenta Associati ed almeno due Commissioni di Agenzia Generale. |
Nel caso in cui non possa costituirsi un Comitato Regionale per mancanza delle predette condizioni, gli Associati presenti in tale territorio potranno confluire in uno dei Comitati Regionali confinanti. La funzione dei Comitati Regionali è quella di promuovere e coordinare le iniziative delle Commissioni di Agenzia Generale, site nelle rispettive regioni, nonché di attuare localmente le linee programmatiche dell'associazione, risolvendo i problemi di carattere locale. Ciascun Comitato Regionale elegge un Coordinatore ed un Vice Coordinatore che durano in carico lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Al Coordinatore e, in caso di sua assenza, al Vice Coordinatore compete la rappresentanza del Comitato. Per la convocazione ed il funzionamento dei Comitati Regionali si richiamano espressamente le disposizioni previste dalle norme del presente Statuto relative alla convocazione e al funzionamento del Consiglio Direttivo. Il Comitato Regionale deve essere convocato dal Coordinatore almeno una volta l'anno. Alla Segreteria dovrà essere consegnata copia della convocazione e del verbale di seduta I Comitati Regionali:
Nelle convenzioni da stipularsi dai Comitati Regionali i professionisti dovranno impegnarsi a determinare i rispettivi compensi previa applicazione dei minimi tariffari. I professionisti e le società di servizi convenzionate dovranno mantenere stretti contatti con il Centro di Studi ed Assistenza, costituito dal Comitato Esecutivo, fornendo tutte le informazioni necessarie, utili e opportune. Lo stesso Centro Studi ed Assistenza provvederà ad inviare circolari ai professionisti e alle società di servizi convenzionate con gli Organi Territoriali Periferici, sì da divulgare le informative raccolte. Il Centro Studi ed Assistenza inoltre, su espressa richiesta, renderà pareri orali e/o scritti ai professionisti e alle società di servizi convenzionate con gli Organi Territoriali Periferici. Titolo IV° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SCIOGLIMENTO DELL'ANSAINA Art. 25 |
L'ANSAINA si scioglie nel caso in cui: |
LIQUIDAZIONE DELL'ANSAINA Art. 26 |
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Il Congresso Nazionale, da convocarsi senza indugio dal Presidente del Consiglio Direttivo nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'Art. 25 del presente Statuto, ovvero nella stessa adunanza in cui delibera lo scioglimento ai sensi dei comma 3 del citato Art. 25, deve fissare le modalità della liquidazione del fondo associativo, nominando uno o più liquidatori, ferma restando l'osservanza delle norme di legge.
Titolo V° DISPOSIZIONI DI RINVIO Art. 27 |
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Il Consiglio Direttivo nella prima seduta della sua costituzione deve approvare un regolamento procedurale per tutti gli Organi nazionali dell'Associazione, esclusi il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri.
In senso analogo debbono procedere i Comitati Regionali. Art. 28 |
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Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia espressamente alle norme di legge in materia.
Chianciano Terme, 29 ottobre 1999 |